Detenzione o Possesso dell’immobile

Troppo di frequente si dimentica che sussiste una sostanziale differenza di significato tra due termini spesso confusi nei contratti di locazione: “detenzione” e “possesso”.

A chi non è infatti mai capitato di trovare locuzioni quali: “Le spese ordinarie saranno a carico del Conduttore dalla presa di possesso dell’immobile”; oppure “I mazzi di chiavi verranno consegnati a decorrere dalla presa di possesso dell’unità immobiliare/dalla detenzione dell’immobile”.

Ebbene, sappiate che non si dovrebbe mai utilizzare il termine “possesso” riferendosi ad una locazione ma unicamente quello di “detenzione”. Cerchiamo di capire il perché insieme.

Detenzione o Possesso dell’immobile: la differenza

Ci viene in soccorso il codice civile. L’articolo 1140 c.c. recita:

Il possesso è il potere sulla cosa (es. casa) che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.

Il possesso presuppone dunque la volontà (animus possessionis) di comportarsi come il titolare del diritto di proprietà (come il Proprietario) o di altro diritto reale (come il Conduttore) sapendo di non esserlo e non avendo titolo per farlo;  nella detenzione questo elemento soggettivo (l’animus) manca in quanto il presupposto è il riconoscimenti dell’altruità diritto di proprietà (o di altro diritto reale minore) (animus detinendi).

Detenzione o Possesso dell’immobile: nei contratti di locazione

In altre parole, il possessore sa di non avere titolo per possedere la cosa ma lo fa e con la volontà di comportarsi come ne fosse il proprietario; il detentore detiene la cosa sapendo di poterlo fare solo sulla base di un valido titolo (es. il contratto di locazione).

Il carattere principale che distingue il possesso e la detenzione è dunque l’elemento psicologico: il detentore non vuole esercitare poteri sulla cosa in nome proprio; ciò in quanto la sua relazione con la cosa si fonda sempre sulla titolarità di un diritto personale di godimento, o nel proprio interesse (es. il Conduttore nel contratto di locazione), o nell’interesse altrui, o per ragioni di servizio (es. il vigilante di un palazzo) ovvero per ragioni di ospitalità.

Quindi da oggi, quando vi riferite al vostro Conduttore (anche detto “inquilino”…..chiamatelo detentore …non possessore … a meno che non stia in casa vostra volendosi comportare come fosse voi e sapendo di non poterlo fare…..(in tal caso forse mi inizierei a preoccupare…)